CONDIZIONI GENERALI
1. DEFINIZIONI

Nel presente Contratto, salvo diversamente previsto dal contesto:-

“Contratto” fa riferimento al presente Contratto di noleggio per velivoli passeggeri, incluso il Programma ed eventuali appendici o allegati;

“Aeromobile” fa riferimento agli aeromobili al momento operanti in relazione al Volo;

“Data base” fa riferimento alla data base definita nel Programma;

“Vettore” fa riferimento all´operatore dell´Aeromobile;

“Prezzo di noleggio” fa riferimento all´importo definito nel Programma;

“Volo” fa riferimento al volo descritto nel Programma;

“Programma” fa riferimento al programma relativo al presente Contratto; e

“OPP” fa riferimento all´orario di partenza previsto per il Volo.

2. PREZZO DI NOLEGGIO E PAGAMENTO

2.1 Il Noleggiatore paga al Fornitore il Prezzo di noleggio al momento, nella valuta, per l´importo e all´indirizzo specificato in conformità alle disposizioni descritte nel Programma.

2.2 Nell´improbabile caso di un sostanziale aumento dei costi del carburante che si verifichi tra la Data base del contratto e la data del Volo, al Noleggiatore potrebbe essere richiesto di corrispondere al Fornitore un importo tale da compensare interamente tale aumento.

2.3 Il termine di pagamento del Prezzo di noleggio è un elemento essenziale del presente Contratto.

2.4 Eventuali contropartite o riconvenzioni (se derivanti in relazione al presente Contratto o altri trasporti) non autorizzano il Noleggiatore a bloccare il pagamento di eventuali somme dovute al Fornitore in base o in ragione del presente Contratto. Nel caso in cui al Noleggiatore venga richiesto di trattenere eventuali quote di pagamenti dovuti al Fornitore in virtù del presente contratto o di effettuare eventuali deduzioni, tale importo addizionale dovrà essere corrisposto nel modo necessario affinché, una volta effettuate tali trattenute o deduzioni, il Fornitore riceva dal Noleggiatore l´intero importo del pagamento.

2.5 Diritti di controstallia / spese fisse possono essere addebitate in circostanze eccezionali in base alla tariffa di volo oraria equivalente al prezzo di noleggio per l´Aeromobile.

3. AEROMOBILE E PERSONALE DI BORDO

3.1 Il Fornitore si adopererà affinché il Vettore metta a disposizione l´Aeromobile all´inizio del Volo opportunamente dotato di equipaggio e delle attrezzature necessarie, con il pieno di carburante e idoneo al volo in conformità alle leggi e alle disposizioni applicabili per il periodo di durata del/i volo/i. Nel caso in cui il Volo subisca un ritardo per cause non imputabili al Fornitore o al Vettore, il Noleggiatore corrisponderà al Fornitore i diritti di controstallia in base alla tariffa definita nel Programma.

3.2 Gli orari riportati nel Programma sono da considerarsi approssimativi e non vengono garantiti; il Vettore è autorizzato a derogare dal programma di Volo e/o dal tempo di durata del Volo e/o a ridurre il carico utile massimo. Il capitano dell´Aeromobile avrà totale discrezione in relazione alla preparazione dell´Aeromobile per il volo, se il Volo debba essere portato a termine o meno una volta cominciato, relativamente a eventuali deviazioni rispetto alla rotta proposta, luogo di atterraggio e a tutte le altre questioni legate alla conduzione dell´Aeromobile e il Noleggiatore accetterà tali decisioni come definitive e vincolanti.

3.3 Tutti i componenti del personale operativo e di terra, incluso il personale di bordo, sono autorizzati a prendere ordini esclusivamente dal Vettore, salvo il caso in cui il Vettore non acquisisca uno specifico contratto scritto in base al quale determinate istruzioni possano essere accettate dal personale direttamente dal Noleggiatore.

3.4 A propria discrezione e senza previa notifica, il Fornitore può provvedere alla sostituzione dell´Aeromobile e/o del Vettore e tali aeromobile e vettore sostitutivi saranno l´Aeromobile e il Vettore ai sensi del presente Contratto.

4. DOCUMENTI DI VIAGGIO

Il Fornitore si adopererà affinché il Vettore fornisca o procuri la fornitura di biglietti passeggeri, scontrini dei bagagli, lettere di vettura aerea e tutti gli altri documenti necessari in relazione al trasporto previsto in base al presente Contratto e il Noleggiatore metterà a disposizione del Fornitore tutte le informazioni e l´assistenza necessarie al fine di compilare al più presto tali documentazioni una volta stipulato il presente Contratto e , in ogni caso, entro un tempo sufficiente al completamento dell´emissione a favore dei passeggeri.

5. ORARI DI VOLO, OPERAZIONI DI CARICO E IMBARCO

5.1 Spetta esclusivamente al Noleggiatore assicurare che passeggeri e relativi bagagli arrivino al punto di check-in specificato presso l´aeroporto di partenza con sufficiente anticipo in modo da essere imbarcati sul Volo. Nel caso in cui i passeggeri del Noleggiatore non arrivino con sufficiente anticipo da consentire di effettuare le operazioni di imbarco sul Volo, il Fornitore non sarà ritenuto in alcun modo responsabile nei confronti del Noleggiatore o dei passeggeri. Il Fornitore non sarà in alcun modo obbligato a predisporre soluzioni alternative per tali passeggeri. Se il Vettore, a sua assoluta discrezione, farà in modo che tali passeggeri vengano imbarcati su un volo successivo, il Noleggiatore corrisponderà dietro richiesta al Fornitore una somma addizionale specificata dal Fornitore stesso per ogni passeggero, tale da coprire le tasse applicabili per passeggero e i costi amministrativi sostenuti dal Vettore e dal Fornitore.

5.2 In caso di ritardo (per cause diverse da ritardi causati da ragioni di carattere tecnico la cui responsabilità è da attribuire al Vettore) o deviazione di un volo, il Noleggiatore è esclusivamente responsabile per alloggio, ristoro, pasti, trasporto o altri costi, spese, perdite, danni o responsabilità aggiuntive di qualsiasi natura emerse in relazione ai passeggeri del Noleggiatore in qualsiasi luogo e in qualsiasi forma le stesse dovessero verificarsi. Tutti i costi, spese, perdite, danni o responsabilità sostenute dal Fornitore dovranno essere rimborsate su richiesta dal Noleggiatore al Fornitore.

5.3 Nel caso in cui a un passeggero del Noleggiatore venisse rifiutato l´accesso presso un aeroporto di destinazione, il Noleggiatore risarcirà il Fornitore, i suoi funzionari, dipendenti, agenti e fornitori per tutti i costi o spese di qualsiasi natura sostenuti dal Fornitore in relazione a tale evento (incluse, ma non limitatamente a, costi, tasse, multe, imposte o altre spese imposte al Vettore o al Fornitore dalle autorità per l´immigrazione) o per eventuali soluzioni adottate dal Vettore e/o Fornitore al fine di riportare tali passeggeri nel paese di origine.

5.4 Nel caso in cui:

per qualsiasi ragione si arrivi allo scioglimento di un contratto tra Vettore e Fornitore in relazione all´Aeromobile; o
l´Aeromobile sia trattenuto (sia legalmente o meno) da terzi (inclusa, ma non limitatamente alla detenzione da parte di autorità aeronautica, aeroportuale o per il sorvolo o per diritto di ritenzione o utilizzo per noleggio o altro); o

il Vettore sia soggetto ad amministratore, curatore fallimentare, amministratore fiduciario o altro soggetto simile nominato per parte o intero patrimonio o attività (o per qualsiasi evento analogo che si verifichi presso una giurisdizione in cui il Vettore conduce la propria attività) e che di conseguenza il Vettore non sia in grado di effettuare i Voli allo stesso costo al Vettore, o

il Vettore diventi insolvente, scelga la liquidazione volontaria o sia sottoposto a liquidazione forzata (o altro evento analogo che si verifichi presso una giurisdizione in cui il Vettore conduce la propria attività); o

il Vettore, per qualsiasi ragione, non disponga o non riesca a mantenere un certificato di operatore aereo

il Fornitore si adopererà ragionevolmente al fine di trovare un vettore alternativo per i voli interessati dal verificarsi di uno dei sopraccitati eventi (“Voli interessati”), allo stesso costo per il Noleggiatore.

5.5 Nel caso in cui il Fornitore non riesca nell´intento, dovrà (in base alle disposizioni della clausola 10 e a condizione che il Noleggiatore abbia debitamente adempiuto ai propri obblighi in virtù del presente Contratto) risarcire al Noleggiatore la parte del Prezzo di noleggio precedentemente corrisposta dal Noleggiatore in relazione al/i Volo/i interessato/i. Nel caso in cui il Fornitore sia in grado di proporre un vettore alternativo per il/i Volo/i interessato/i, ma solo a un costo superiore, il Fornitore dovrà immediatamente notificare tale circostanza al Noleggiatore e il Noleggiatore avrà la possibilità di noleggiare l´Aeromobile operato dal vettore alternativo a condizione che, se così deciso, dovrà corrispondere su richiesta i costi aggiuntivi al Fornitore. Se il Noleggiatore decide di non sfruttare questa opportunità, il Fornitore (in base alle disposizioni della clausola 10 e a condizione che il Noleggiatore abbia debitamente adempiuto ai propri obblighi in virtù del presente Contratto) dovrà rimborsare al Noleggiatore la parte del Prezzo di noleggio precedentemente corrisposta dal Noleggiatore in relazione al/i Volo/i interessato/i e il Fornitore non avrà quindi altri obblighi nei confronti del Noleggiatore in relazione al/i Volo/i interessato/i.

6.0 OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE

6.1 Il Noleggiatore deve osservare a tutti gli effetti le condizioni stabilite da tutti i permessi, licenze e autorità concesse per i Voli e fare in modo che lo stesso valga anche per i propri passeggeri.

6.2 Il Noleggiatore terrà indenne e manlevato il Fornitore da qualsiasi rivendicazione, richiesta, responsabilità, azione, procedimento e costo di qualsiasi natura derivante da inadempienza da parte del Noleggiatore o passeggero del Noleggiatore in relazione all´osservanza delle disposizioni del presente Contratto.

6.3 Il Noleggiatore sarà responsabile per l´emissione e la consegna di tutti i biglietti passeggeri, scontrini dei bagagli e altri documenti necessari ai passeggeri.

6.4 Il Noleggiatore dovrà osservare e adoperarsi affinchè lo stesso valga anche per i propri passeggeri, tutte le disposizioni di legge applicabili in materia doganale, di polizia, salute pubblica, immigrazione di qualsiasi stato da cui/verso il quale l´Aeromobile si trovi o possa viaggiare.

7. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ/INDENNIZZO

7.1 Il Fornitore non verrà in alcun modo ritenuto responsabile nei confronti del Noleggiatore o dei passeggeri del Noleggiatore in relazione ad eventuali variazioni o cancellazioni del Volo o alla mancata disponibilità di posti derivanti da atti o omissioni da parte del Vettore, o all´impossibilità di effettuare il Volo da parte del Vettore; nel caso in cui si verifichi una tale circostanza il Noleggiatore acconsente quindi a ricorrere esclusivamente nei confronti del Vettore.

7.2 Il Fornitore non verrà in alcun modo ritenuto responsabile nei confronti del Noleggiatore per il mancato adempimento, da parte propria e del Vettore, dei rispettivi obblighi previsti in base al presente Contratto riconducibile a forza maggiore, controversie di lavoro, scioperi o serrate o altre cause al di fuori del controllo del Fornitore o del Vettore, inclusi incidenti o guasti all´Aeromobile, ai motori o ad altre parti o meccanismi o impianti utilizzati in relazione all´Aeromobile.

7.3 Il Noleggiatore solleva il Fornitore da eventuali rivendicazioni da parte dei passeggeri del Noleggiatore derivanti da tali variazioni, cancellazioni, mancata disponibilità o impossibilità ad effettuare il volo, sempre a condizione che se il Fornitore riceverà eventuali rimborsi dal Vettore in relazione a tali Voli cancellati o non effettuati o posti non disponibili che siano stati già pagati dal Noleggiatore, il Fornitore dovrà (in base alle disposizioni della clausola 10 e a condizione che il Noleggiatore abbia debitamente adempiuto ai propri obblighi in virtù del presente Contratto) rimborsare tale risarcimento al Noleggiatore.

7.4 Il Noleggiatore solleva il Fornitore da eventuali perdite, danni, responsabilità, costi o spese di qualsiasi natura causate a o sostenute dal Fornitore e suoi ufficiali, dipendenti, fornitori o subappaltatori e riconducibili ad atti o omissioni da parte del Noleggiatore e suoi ufficiali, dipendenti o fornitori, sia se derivanti dal contratto, illecito (negligenza inclusa) o altro.

7.5 Nè il Vettore nè il Fornitore dovranno considerare di effettuare un trasporto a cui il presente Contratto fa riferimento in qualità di società per il trasporto di persone e cose.

7.6 I trasporti effettuati in base al presente Contratto sono soggetti alle condizioni di trasporto contenute o a cui si fa riferimento nei documenti di viaggio del Vettore, incluse le relative Condizioni generali di trasporto. Il presente Contratto e relativo trasporto su voli internazionali è regolato dalle disposizioni e limitazioni stabilite dalla Convenzione per la conversione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia, Polonia, il 12 ottobre 1929 , emendata dal protocollo firmato a The Hague, Paesi bassi, il 28 settembre 1955 (qui collettivamente denominate “Convenzione di Varsavia”) e/o dalle regole e disposizioni stabilite dalla Convenzione di Montreal sull´Unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata il 28 maggio 199 a Montreal (“Convenzione di Montreal”) le cui regole e limitazioni devono essere applicate, nella misura in cui la Convenzione di Varsavia e/o la Convenzione di Montreal siano applicabili, al/i Volo/i in virtù del presente Contratto.

Fatto salvo per quanto specificamente previsto dalla Convenzione di Varsavia e/o dalla Convenzione di Montreal, il Fornitore non è responsabile in caso ferite mortali, lesioni personali o rivendicazioni di qualsiasi natura, come anche per morte o lesioni fisiche, ritardo o perdita di, danni o ritardo del bagaglio o carico, derivante dal contratto o illecito, attribuibile al Fornitore o al Vettore, o dai rispettivi ufficiali, dipendenti o agenti; il Noleggiatore rinuncia a tutti i diritti o rivendicazioni nei confronti del Fornitore e solleva il Fornitore e i suoi ufficiali, dipendenti ed agenti dalle sopraccitate rivendicazioni, fatto salvo nella misura in cui le stesse siano causate da cattiva condotta intenzionale o negligenza grave da parte del Fornitore, i suoi ufficiali, dipendenti ed agenti.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto può essere risolto immediatamente dietro notifica da parte del Fornitore al Noleggiatore al verificarsi degli eventi di seguito specificati:

8.1 il Noleggiatore risulta inadempiente per il pagamento di eventuali importi dovuti in virtù del presente contratto alla data di scadenza; o

8.2 il Noleggiatore risulta inadempiente per i propri obblighi in virtù del presente contratto e sebbene la condizione sia suscettibile di rimedio non è stata intrapresa alcuna misura entro 14 giorni dal ricevimento della notifica scritta dal Fornitore per mezzo della quale viene richiesto di porre rimedio a tale inadempienza; o

8.3 il Noleggiatore ammette per iscritto la propria incapacitá a pagare o diventa incapace di pagare i propri debiti; o

8.4 viene presentata domanda di amministrazione controllata in relazione al Noleggiatore; o

8.5 vengono avviate azioni o vengono adottate misure per la liquidazione o scioglimento del Noleggiatore o per la nomina di un curatore, curatore amministrativo, amministratore fiduciario, supervisore o figura similare del Noleggiatore o di eventuali rendite e capitali, o nel caso in cui il Noleggiatore non è in grado di pagare i propri debiti in base al significato della sezione 123 della legge Insolvency Act 1996 (Inghilterra); o

8.6 un creditore ipotecario prende possesso di eventuali rendite o capitali del Noleggiatore, o eventuali garanzie create dal Noleggiatore diventano esecutive e i creditori ipotecari o garantiti adottano misure per eseguire le stesse (senza limitazione alla nomina di un curatore o curatore amministrativo per il patrimonio del Noleggiatore); o

8.7 il Noleggiatore convoca una riunione o adotta misure al fine di adottare o proporre di avviare o intraprendere accordi o transazioni a beneficio dei propri creditori; o

8.8 viene eseguito o reso esecutivo un sequestro o altra misura su o contro le proprietà del Noleggiatore; o

8.9 il Noleggiatore sospende o interrompe o minaccia di sospendere la propria attività o (fatto salvo il normale corso degli affari) vende, affitta, trasferisce o altrimenti si libera o minaccia di liberarsi di dell´intera o di parte sostanziale della propria attività o patrimonio (sia mediante singola o più transazioni), o qualora l´intero o parte sostanziale del suo patrimonio venga sequestrato o assegnato da o a autorità governative o altre autorità o acquisito mediante misure coercitive; o qualora si verifichino eventi analoghi agli eventi di cui ai precedenti punti da 8.3 a 8.8 in una giurisdizione in cui il Noleggiatore svolge la propria attività; o

8.10 in base all´opinione del Fornitore, avviene una sfavorevole variazione materiale sfavorevole nell´andamento dell´attività, patrimonio, condizione, gestione o prospettive del Noleggiatore; o

8.11 gli eventi specificati nella clausola 8 si verificano in relazione a eventuali garanti degli obblighi del Noleggiatore in virtù del presente contratto.

8.12 CANCELLAZIONE − Se il Noleggiatore desidera cancellare uno o più voli, dovrà corrispondere immediatamente al Fornitore le seguenti spese di cancellazione a titolo di compensazione come concordato:

  • 10% del Prezzo di noleggio per cancellazione oltre 7 giorni dalla partenza
  • 25% del Prezzo di noleggio per cancellazione entro 7 giorni, ma a più di 48 ore dalla partenza
  • 50% del Prezzo di noleggio per cancellazione entro 48 ore, ma a più di 24 ore dalla partenza
  • 100% del Prezzo di noleggio per cancellazione entro 24 ore dalla partenza

Nota: questi sono i nostri termini generali di cancellazione che possono variare leggermente in base all´aeromobile oggetto del contratto. La data di posizionamento del volo è considerata come data di partenza (questa potrebbe non essere sempre la data di partenza del cliente poichè occasionalmente è necessario posizionare il volo il giorno precedente per sistemare partenze anticipate, servizio del personale di bordo, ecc.)

9. EFFETTI DELL´INADEMPIENZA

9.1 Se il presente Contratto viene risolto in base alla Clausola 8, il Noleggiatore corrisponderà immediatamente (fermo restando altri diritti e rimedi del Fornitore) al Fornitore tutti gli importi dovuti e rimasti in sospeso in virtù del presente contratto, unitamente agli interessi (qualora previsti) al prezzo specificato nel Programma e il Noleggiatore indennizzerà il Fornitore per perdite, danni, costi, spese, rivendicazioni o responsabilità emerse o sostenute dal Fornitore quale risultato di tale risoluzione; il Fornitore sarà autorizzato a trattenere eventuali depositi iniziali pagati dal Noleggiatore in conformità alle disposizioni definite nel Programma.

9.2 Il Noleggiatore solleva il Vettore e il Fornitore da eventuali rivendicazioni da parte dei passeggeri del Noleggiatore derivanti dalla risoluzione del Contratto.

10. COMPENSAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI IMPORTI DI DENARO

In qualsiasi momento il Fornitore può, senza obbligo di notifica al Noleggiatore e a propria discrezione, compensare eventuali importi pagati dal Noleggiatore al Fornitore in virtù del presente atto su eventuali importi dovuti al Fornitore ai sensi del presente Contratto o su eventuali importi dovuti in quel momento dal Noleggiatore al Fornitore.

11. NOTE GENERALI

11.1 Tutte le notifiche previste ai sensi del presente Contratto necessitano della forma scritta e vengono considerate correttamente inviate se depositate presso o inviate mediante posta prioritaria o fax all´indirizzo qui indicato della parte alla quale sono destinate. La notifica viene considerata valida al momento della consegna personale o presso indirizzo della parte destinataria e se inviata per posta, il giorno (escluse domeniche e feste nazionali) successivo al giorno di invio o se inviata tramite fax, il giorno di invio del fax.

11.2 La tempistica è un elemento essenziale del presente Contratto.

11.3 Il presente Contratto definisce l´intero accordo ed intesa tra le parti o qualsiasi di loro in relazione al noleggio dell´aeromobile come qui descritto.

11.4 Nessuna tra le parti si è affidata a garanzie o dichiarazioni delle altre parti, salvo quanto espressamente dichiarato o di cui al presente Contratto.

11.5 Non dovranno essere sollevate rivendicazioni nei confronti del Fornitore in relazione a eventuali dichiarazioni, garanzie o assicurazioni o altro derivanti da o in relazione al noleggio dell´aeromobile fatto salvo il caso in cui tali dichiarazioni, garanzie o assicurazioni siano espressamente contenute o incorporate nel presente Contratto.

11.6 Nessuna modifica del presente Contratto avrà efficacia se non effettuata in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

11.7 Il Prezzo di noleggio, i termini di pagamento e gli altri termini commerciali contenuti nel presente Contratto sono da ritenersi confidenziali per le parti e non possono essere divulgati a terzi senza previa autorizzazione.

11.8 L´impossibilità da parte del Fornitore ad assicurare i propri servizi o il ritardo da parte del Fornitore nell´esercitare eventuali diritti, poteri o privilegi in virtù del presente contratto non verrà considerata come deroga dal presente Contratto, nè l´esercizio singolo o parziale di diritti o privilegi precluderanno l´ulteriore o diverso esercizio di altri diritti, poteri o privilegi. Diritti e rimedi qui previsti sono cumulativi e non esclusivi rispetto ai diritti o rimedi previsti per legge.

11.9 Il Noleggiatore non è autorizzato ad assegnare i benefici derivanti dal presente Contratto.

11.10 In nessun caso il Fornitore sarà ritenuto responsabile per danni indiretti o speciali o perdita, inclusa perdita di profitto o profitto anticipato derivanti da esecuzione o mancata esecuzione di un Volo o dei relativi obblighi in virtù del presente contratto.

12. LE GARANZIE SOPRAVVIVONO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le garanzie contenute nel presente Contratto resteranno valide anche dopo la risoluzione del presente Contratto, in qualsiasi forma si verifichi.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato ed interpretato in base alla legge inglese e le parti accettano come foro competente la giurisdizione non esclusiva delle corti inglesi.